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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 6
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
“c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 39/2005 le parole: “
gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all'articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi”.
Art. 8
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 le parole: “
piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
sono sostituite dalle seguenti: “
piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 9
1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale in materia di energia
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 le parole “
PIER, elaborato nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalla seguente: “
PAER
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
6. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
7. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
.”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 39/2005 è abrogato.
Art. 10
1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 39/2005 la parola “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 11
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 le parole: “i
ndirizzi del PIER
” sono sostituite dalla seguenti: “
indirizzi in materia di energia del PAER
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 15
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 16
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 17
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 18
1. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 39/2005 la parola: “
PIER
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
Art. 19
- Abrogazioni
1. Gli articoli 7 e 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.