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Legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 26 ottobre 2011

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)
Art. 1
- Modifiche al titolo della l.r. 14/2007
1. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), è sostituito dal seguente: “
Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 14/2007 le parole: “
piano regionale di azione ambientale (PRAA)
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER
”.
Art. 3
1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituita dalla seguente: “
Piano ambientale ed energetico regionale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “
PRA
A” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 la parola “
PRAA
” è sostituita dalla seguente: “
PAER
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 14/2007 è abrogato.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 14/2007
1. L’articolo 3 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Contenuti del PAER
1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:
a) inquinamento atmosferico;
b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
c) difesa del suolo e risorse idriche;
d) rischio sismico;
e) aziende a rischio di incidente rilevante;
f) aree protette e biodiversità;
g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
h) energia e miniere;
i) cambiamenti climatici.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:
a) all’articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
b) all’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
c) all’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
d) all’articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER
1. I contenuti del PAER, di cui all’articolo 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all’articolo 10 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.