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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”):


Considerato quanto segue:


1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo;


2. Lo stesso Sito esternod.lgs. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura integrativa-attuativa rispetto alla normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;


3. Si rende pertanto necessario introdurre modifiche puntuali alla l.r. 20/2006 al fine di adeguare la normativa regionale in materia di tutela delle acque dall’inquinamento alle modificazioni introdotte al Sito esternod.lgs. 152/2006 ;


4. Oltre a ciò, occorre modificare la l.r. 20/2006 e la l.r. 28/2010 al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell’applicazione di tali leggi, nonché al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dai piani di tutela delle acque;


5. Obiettivo prioritario della presente legge è dunque quello di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, concentrandole sugli interventi necessari a garantire un livello di depurazione funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualità;


6. La selezione degli interventi sulla depurazione da realizzare in modo prioritario è finalizzata a liberare risorse da destinare ad altri interventi, comunque prioritari, relativi alla gestione della risorsa idrica ed, in particolare, alla fornitura di acqua idropotabile, senza determinare ulteriori aggravi delle tariffe del servizio;


7. Rispondono in particolare alle finalità sopra indicate le disposizioni sulle aree sensibili e sulla programmazione dei relativi interventi, volte al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale di cui all’Sito esternoarticolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , dando così attuazione a quanto già previsto dall’articolo 4 della l.r. 28/2010 ;


8. Sempre riguardo alle aree sensibili è necessario stabilire regole chiare ed univoche per la valutazione della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo, sia a livello di singolo impianto che a livello di area sensibile e relativo bacino drenante, con particolare riferimento ai casi di riutilizzo di acque reflue ed agli impianti che scaricano al di fuori del bacino drenante dell’area sensibile;


9. Si intende inoltre esercitare le competenze che il Sito esternod.lgs. 152/2006 , ed in particolare l’articolo 101, attribuisce alle regioni in merito alla definizione di valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla parte III, allegato 5, dello stesso decreto legislativo, in funzione dello stato dei corpi idrici presenti in Toscana e degli obiettivi di qualità ambientale per gli stessi stabiliti;


10. In attuazione delle competenze attribuite alle regioni dall’Sito esternoarticolo 101 del d.lgs. 152/2006 , sopracitato, si individuano, per ciascuno degli impianti idonei al conseguimento dell’obiettivo di cui all’Sito esternoarticolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , le percentuali di riduzione del carico di azoto e fosforo totale, necessarie a garantire e mantenere nel tempo detto obiettivo, le quali trovano applicazione in luogo dei valori limite stabiliti nella parte III, allegato 5, tabella 3, dello stesso decreto legislativo, per i parametri azoto nitroso e azoto nitrico. Fermo restando che detti impianti dovranno comunque garantire il rispetto di tutti gli altri valori limite stabiliti nella tabella 3, nonché di quelli della tabella 1, del medesimo allegato;


11. Poiché l’Sito esternoarticolo 105 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che gli scarichi derivanti dagli agglomerati di piccole dimensioni siano sottoposti ad un trattamento appropriato, è necessario definire le condizioni in presenza delle quali tali trattamenti risultano idonei a garantire l’osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, oltre che rinviare al regolamento la definizione di dettagliate prescrizioni tecniche per la loro realizzazione, manutenzione gestione e controllo. Vengono inoltre stabiliti limiti quantitativi e condizioni, verificate le quali, è ritenuto idoneo e sufficiente il trattamento appropriato, come definito nella normativa regionale, anche in presenza di acque reflue industriali;


12. Analogamente a quanto già effettuato per gli scarichi derivanti da agglomerati di grandi dimensioni, occorre ribadire la necessità di una riprogrammazione degli interventi che, per gli scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, è rinviata alla stipula di appositi accordi o contratti di programma tra soggetto gestore, Regione, province ed autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), o il soggetto che assumerà le relative funzioni;


13. In considerazione della presenza sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, e tenuto conto del parere della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo 2011, n. 7034, occorre precisare che la gestione di tali impianti non rientra nel servizio idrico integrato, poiché la depurazione dei reflui industriali risponde ad un obbligo di legge posto in capo al titolare dell’azienda e non costituisce, dunque, svolgimento di un servizio pubblico, ancorché detti impianti possano essere utilizzati, in misura nettamente minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane;


14. Nel caso di utilizzazione di impianti di depurazione industriali anche per il trattamento delle acque reflue urbane, è necessario regolare i rapporti tra i gestori di detti impianti ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo la stipula di apposite convenzioni ed il pagamento di un corrispettivo per la copertura dei costi di depurazione, determinato dall’AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffa del servizio idrico integrato;


15. Analogamente a quanto già previsto in altre leggi di settore, occorre infine assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, attraverso l’istituzione di un apposito comitato di natura tecnica, composto dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali e dell’AATO o del soggetto che assumerà le relative funzioni;


16. Poiché le acque prelevate a seguito di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque minerali e termali, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), rientrano tra le acque di restituzione come definite dall’Sito esternoarticolo 114, comma 1, del d.lgs 152/2006 , si rende necessario introdurre la disciplina della tutela delle acque dei corpi idrici recipienti individuando nel comune, che è il soggetto che autorizza le attività di ricerca, l’ente competente alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 13 e previo parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.