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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Comitato regionale di coordinamento
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, ivi comprese quelle autorizzative di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche:
a) della Regione e delle province;
b) dell’AATO, o dell’ente che assumerà le relative funzioni;
c) dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Per l’acquisizione delle informazioni necessarie, alle sedute del comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 bis.
4. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.