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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 20
1. Dopo l’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“Art. 21 quater - Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili
1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo:
a) gli impianti di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettera c), sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 3, lettera d), nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico;
b) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti, diversi da quelli di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettere c) ed e), sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1.
2. Gli scarichi da piccoli agglomerati recapitanti all’interno delle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti sono sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati di cui all’articolo 21 bis.
3. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.