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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 18
- Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“Art. 21 bis - Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati
1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.
2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:
a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13;
c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui
all’articolo 13;
d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
e) l'impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei casi in cui il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo.
4. La deroga di cui al comma 3, non opera qualora l’applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
5. Prima del rilascio dell’autorizzazione, la provincia verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.