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Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 50

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 17 ottobre 2011

Art. 11
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:
“e bis) i programmi d’azione obbligatori di cui all’articolo 92, comma 7, del decreto legislativo;”.
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“f) gli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1;”.
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 sono inserite le seguenti:
“f bis)gli indirizzi per il trattamento delle AMPP, di cui all' articolo 8, commi 5 e 6, e delle AMC;
f ter)la tipologia delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;”.
4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 è sostituita dalla seguente:
“g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all'articolo 11, comma 2, e 11 bis, comma 2;”.
5. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 sono aggiunte le seguenti:
“o bis)criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni controllo;
o ter)le condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del decreto legislativo.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.