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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

CAPO IV
- Disposizioni finali
Art. 15
- Disposizioni attuative
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:
a) i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), e) ed f);
b) le modalità di funzionamento e di partecipazione ai lavori del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d).
3. Le dichiarazioni dei gestori dei microimpianti di cui all’articolo 6, comma 2, sono presentate alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dei criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f).
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti muniti di titolo abilitativo appongono l’etichetta di cui all’articolo 10, comma 5.
6. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori di cui al comma 4, i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9.
Art. 16
- Piano di risanamento
1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il piano di risanamento:
a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;
c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:
a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;
b) sia accertata l’incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’Sito esternoarticolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005 .
6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematicità di risanamento che emergono dopo l’attuazione del piano di risanamento.
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000 .
2. Fino all’adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall'entrata in vigore della presente legge:
a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;
b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;
c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;
d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.
4. I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 259/2003 , presentano al comune la documentazione concernente l’impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione è redatta coi moduli prescritti dal Sito esternod.lgs. 259/2003 ed è presentata in copia all’ARPAT entro i termini di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 4, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il comune verifica l’osservanza dell’obbligo di presentazione della documentazione e ne controlla la conformità e l’adeguatezza. In caso di mancata presentazione della documentazione o in caso di mancata conformità o inadeguatezza della stessa, il comune invita alla regolarizzazione entro trenta giorni, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 3.
6. Nel caso di cui al comma 3, il rilascio del titolo abilitativo prescinde dal rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11, comma 1, fermo restando il rispetto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), nonché quanto previsto dall’articolo 16.
7. Se nel periodo in cui è pendente il termine previsto dal comma 3, lettera b), si verifica la scadenza per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dalla data della sopracitata scadenza.
8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24.

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;
c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.
9. Per le modifiche radioelettriche agli impianti e per le modifiche alle infrastrutture esistenti che ospitano gli impianti stessi necessarie al rispetto delle scadenze per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'Sito esternoarticolo Sito esterno8 novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 giugno 2008, n. 101 :
a) si applica l’articolo 10;
b) il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale;
c) nel caso di modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, per il rilascio del titolo abilitativo, è sufficiente allegare la documentazione sull’aggiornamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti modificate; ai fini della valutazione dell'aumento dei livelli di campo si considerano tutti i punti del territorio circostante l'impianto ad una distanza non superiore a trecento metri per impianti fino a 5 kW EIRP, e non superiore a cinquecento metri per impianti di EIRP superiore.
10. Al fine di favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, nei casi di spostamento degli impianti presso altra postazione, a condizione che lo spostamento avvenga su infrastrutture esistenti e già ospitanti impianti per la diffusione in esercizio; le infrastrutture e gli impianti esistenti devono altresì essere compatibili coi criteri localizzativi di cui all’articolo 11, e con gli strumenti urbanistici.
11. Fino al rilascio del titolo abilitativo, gli impianti di cui ai commi 3, 9 e 10, possono continuare a trasmettere.
12. Per ogni modifica agli impianti e alle infrastrutture per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, che non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10, si applica l’articolo 10. Sono ridotti di un terzo i termini previsti per il procedimento di cui agli articoli 86 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 nei seguenti casi:
a) impianti che servono le aree con difficoltà di ricezione identificate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);
b) impianti obbligati a lasciare la localizzazione attuale in base a provvedimento statale.
13. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.
14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’Sito esternoarticolo 86, comma 2, del d.lgs. 259/2003 , conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):
a) già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) già sottoscritti e adeguati agli stessi obiettivi di qualità entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
- Abrogazione
1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento” per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti” per euro 30.000,00 nel 2011, euro 50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.