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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

CAPO II
- Funzioni e criteri localizzativi
Art. 4
- Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:
a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell’inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 7 della l. 36/2001 ;
b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;
c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 16;
d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 5, comma 3;
e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;
f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1:
a) si attengono a principi di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;
b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:
a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;
b) la valutazione dell’impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
Art. 5
- Catasto regionale degli impianti
1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
2. Il catasto regionale:
a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009 .
3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:
a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;
b) il programma di sviluppo della rete.
4. La documentazione di cui al comma 3, è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.
5. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.
6. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.
Art. 6
- Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali
1. E’ istituito l’inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto o servizio del microimpianto.
3. La dichiarazione è inviata in via telematica all’ARPAT e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 7
- Comitato tecnico per gli impianti
1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:
a) consulenza tecnica nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6;
b) consulenza tecnica e giuridica di cui all’articolo 16, comma 6;
c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
c) due membri scelti tra quattro nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
3. In relazione all’oggetto dei lavori:
a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.
4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
Art. 8
- Funzioni comunali
1. I comuni provvedono:
a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, curandone la trasmissione al SUAP;
b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12;
d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT;
e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;
f) all’adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.
Art. 9
- Programma comunale degli impianti
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate come idonee dal piano operativo (2)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23.

sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell’anno precedente.
3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d).
4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
Art. 10
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:
a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);
c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti Sito esternodel d.lgs. 259/2003 ;
b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al titolo II, (4)

Parole inserite con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1.

capo III (1)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 138.

della l.r. 40/2009.
3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità. (5)

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1.

Art. 11
- Criteri localizzativi
1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.
4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’Sito esternoarticolo 87, comma 9, Sito esternodel d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.
Art. 12
- Azioni di risanamento
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal d.p.c.m. di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 , in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2.
2. Le azioni di risanamento:
a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;
b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
c) sono attuate a cura e spese dei titolari.
3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.
4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.
6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’Sito esternoarticolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.