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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

CAPO I
- Oggetto e principi
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della Sito esternolegge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al Sito esternodecreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.
3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, al fine di garantire:
a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2.
4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all’articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Sito esternolegge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Art. 2
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
c) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001 ;
e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001 ;
f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;
g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti, Sito esternodel d.lgs. 259/2003 e dall’Sito esternoarticolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 .
Art. 3
- Ambito oggettivo
1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla Sito esternol. 36/2001 , operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.
3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:
a) microimpianti;
b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.
4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.