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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 7
- Comitato tecnico per gli impianti
1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, (34)

Parole aggiunte con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

e con funzioni di:
a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
c) due membri (36)

Parole soppresse con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. (37)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

3. In relazione all’oggetto dei lavori:
a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti e delle infrastrutture (38)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.

, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.
4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (39)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.