Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 6
1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall’attivazione dell’impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto.
3. I comuni e l’ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell’impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.