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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento” per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti” per euro 30.000,00 nel 2011, euro 50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.