Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 12
- Azioni di risanamento
1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. (52)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.

2. Le azioni di risanamento:
a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;
b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
c) sono attuate a cura e spese dei titolari.
3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.
4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.
6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). (53)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.

7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (54)

Comma aggiunto con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.