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Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 11
- Criteri localizzativi
1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
a) preferibili per l’installazione;
b) non idonee, dove non è consentita l’installazione nel rispetto del d.lgs. 259/2003. (49)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis, (50)

Parole inserite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.
4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’articolo 44 (51)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, comma 10 (51)

Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13.

, del d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 138.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 aprile 2018, n. 17, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 11 .

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Alinea così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2024, n. 11, art. 19 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.