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Legge regionale 5 ottobre 2011, n. 48

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 22/2002
1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è inserito il seguente:
“Art. 22 bis - Sospensione
1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall’incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l’indennità di funzione.
3. E’ fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.