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Legge regionale 4 ottobre 2011, n. 47

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 10 ottobre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA.);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e rilancio dell'economia; in particolare la Regione intende promuovere azioni volte alla reindustrializzazione di aree del territorio toscano che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi industriale;


2. Si è individuato in Fidi Toscana S.p.A., società partecipata dalla Regione Toscana, uno strumento operativo di particolare rilievo per supportare le suddette azioni;


3. E’ pertanto necessario consentire a Fidi Toscana S.p.A. di costituire società e partecipare a società esistenti, finalizzate alla realizzazione di interventi per la riconversione delle aree in situazione di crisi e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse.


Approva la presente legge

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 138 quater nella l.r. 65/2010
1. Dopo l’articolo 138 ter della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:
“Art. 138 quater - Interventi per la reindustrializzazione
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie politiche di rilancio dell’economia e degli strumenti di programmazione, promuove azioni per la reindustrializzazione di aree che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi, tale da prospettare rilevanti problemi occupazionali e sociali, con possibili ricadute sulla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale.
2. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Toscana per le finalità di cui al comma 1, Fidi Toscana S.p.A., nelle more del processo di riforma di cui al documento di programmazione economica e finanziaria 2012, può costituire società e partecipare a società esistenti, finalizzate
alla realizzazione di interventi per la riconversione delle suddette aree e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse.
3. La Regione Toscana, in attuazione del comma 1 e ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), può partecipare, nel limite del 60 per cento del capitale sociale, alle società costituite da Fidi Toscana s.p.a. ai sensi del comma 2. “


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.