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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 46

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011





PREAMBOLO


Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e n), dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;


Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);


Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 maggio 2011 (Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Considerato quanto segue:


1. Il passaggio alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre è un fenomeno che ha implicazioni sociali ed economiche di rilievo, in quanto consente ai cittadini una più varia offerta di programmi e la possibilità di usufruire, attraverso la televisione, di servizi di pubblica utilità, con conseguente diffusione dei servizi della società dell’informazione;


2. E’ opportuno assicurare la massima diffusione del segnale digitale terrestre su tutto il territorio, avendo particolare riguardo alle zone geograficamente svantaggiate, coinvolgendo anche le amministrazioni locali nell’adozione di ogni iniziativa opportuna;


3. Il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre comporta, per le emittenti televisive locali coinvolte nel processo, la necessità di realizzare investimenti tesi all’innovazione tecnologica e organizzativa di rilevante entità per sostenere la riconversione;


4. La Regione Toscana intende pertanto, valutata l’importanza del processo in atto, assicurare il buon esito della transizione al digitale terrestre in Toscana incentivando gli investimenti delle piccole e medie imprese locali volti alla conversione del segnale;


5. Al fine di non alterare la libera concorrenza delle imprese, la legge concede i contributi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria, pertanto la legge non è soggetta a notifica ai sensi del reg. (CE) 1998/2006;


6. Vi sono sul territorio toscano comuni che hanno necessità di adeguare alle nuove tecnologie gli impianti di loro proprietà ubicati in zone con difficoltà di ricezione del segnale e la Regione Toscana reputa necessario prevedere l’erogazione di contributi in loro favore;


7. Il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre può comportare disagi per gli utenti, soprattutto per gli anziani, i disabili e i non autosufficienti, che devono esser messi nelle condizioni di poter utilizzare queste nuove tecnologie;


8. A tal fine la Regione Toscana intende procedere con interventi di comunicazione all’utenza, che facciano conoscere e comprendere in tempi utili le fasi del passaggio, coinvolgere il mondo scolastico, l’associazionismo ed il volontariato, affinché vi siano persone appositamente formate che possano poi essere di ausilio alla popolazione nei rispettivi territori nel momento in cui sarà necessario riprogrammare televisori e telecomandi, oltre a prevedere accordi con le associazioni di categoria;


9. L’anticipazione della transizione al segnale digitale terrestre per la Toscana al 7 novembre 2011 rende urgente l’adozione degli interventi previsti nella legge;


Approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le misure di sostegno all’innovazione del sistema televisivo locale della Toscana per la transizione alla tecnologia digitale terrestre, attraverso la concessione di contributi in conto capitale:
a) alle emittenti locali per le spese di investimento funzionali all’adeguamento degli impianti per la trasmissione con tecnologia digitale terrestre;
b) agli enti locali per l’adeguamento degli impianti di ripetizione di loro proprietà.
2. La presente legge disciplina altresì le modalità di accompagnamento degli utenti alla transizione alla tecnologia digitale terrestre, mediante interventi di comunicazione all’utenza, il coinvolgimento del mondo scolastico, dell’associazionismo e del volontariato in attività di supporto alla popolazione anziana ed accordi con le associazioni di categoria.
Art. 2
- Destinatari
1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) siano titolari di emittenti televisive locali operanti in Toscana e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, ai sensi della normativa vigente;
b) siano iscritte nel registro degli operatori delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
c) assicurino il rispetto dei contratti collettivi e della normativa in materia di lavoro;
d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e) producano e diffondano informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana ed abbiano trasmesso, nei tre mesi antecedenti la scadenza del bando di cui all’articolo 4, programmi informativi autoprodotti o in coproduzione su temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale;
f) non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, Sito esternodel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
g) non abbiano proceduto, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del bando, a riduzioni dell’attività, tali da comportare una riduzione del personale superiore al 70 per cento;
h) abbiano concorso alla diffusione degli interventi di comunicazione all’utenza di cui all’articolo 7.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario come definite dal’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 177/2005 , si applica il comma 1, lettere a) e b).
Art. 3
- Oggetto e limiti del contributo
1. I contributi hanno ad oggetto le spese relative agli investimenti diretti all’innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature, di processo e di prodotto, derivanti dal passaggio alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre.
2. Il contributo è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”.
Art. 4
- Bando
1. Il bando disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione del contributo, i termini del procedimento, le modalità, la tempistica ed i soggetti deputati ai controlli, anche a campione, del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, anche in collaborazione con il CORECOM, le modalità per la revoca totale del contributo ed il pagamento della penale di cui all’articolo 5, comma 1, le modalità per la revoca parziale del contributo di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Nella concessione dei contributi hanno priorità le emittenti televisive di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 5
- Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi sono obbligati per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell’investimento, pena la revoca totale del contributo ed il pagamento di una penale, così come disciplinato dal bando di cui all’articolo 4:
a) a mantenere la destinazione dei beni materiali, per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare la diffusione del segnale digitale terrestre nell’ambito del territorio toscano;
b) a trasmettere, quotidianamente, nell’orario compreso tra le ore sette e le ore ventitré, non meno di due ore di programmi, di cui almeno il 50 per cento di produzione propria o in coproduzione, che trattino temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale, realizzati da personale giornalistico impiegato in redazioni con sede in Toscana;
2. Trascorso il primo triennio dall’erogazione, qualora le emittenti intendano procedere a modifiche della programmazione, ne danno documentata comunicazione preventiva al CORECOM e alla Giunta regionale. Il CORECOM, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, verifica la compatibilità delle modifiche proposte con gli obblighi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione all’interessato ed alla Giunta regionale.
3. Qualora le proposte di modifica siano incompatibili con il comma 1 e le emittenti procedano comunque a modificare la programmazione, la Giunta regionale dispone la revoca parziale del contributo secondo le modalità stabilite nel bando.
Art. 6
- Interventi a favore degli enti locali
1. La Giunta regionale, in collaborazione con il CORECOM, individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale digitale terrestre.
2. Nelle aree di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove, tramite la concessione di contributi, l’adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.
3. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
- Interventi di comunicazione all’utenza
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva gli interventi di comunicazione all’utenza, finalizzati a far conoscere in tempo utile le modalità della transizione alla tecnologia digitale terrestre ad integrazione della campagna di informazione del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 8
- Accordi e collaborazioni
1. La Giunta regionale promuove accordi e collaborazioni:
a) con soggetti dell’associazionismo e del volontariato, anche tramite gli enti locali, finalizzate alla corretta informazione, alla tutela dei consumatori utenti, alla formazione di persone che possano svolgere, nei rispettivi territori, attività di supporto, soprattutto nei confronti della popolazione anziana, dei disabili e dei non autosufficienti, nel passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre;
b) con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, volti a permettere il coinvolgimento degli istituti scolastici nella diffusione delle informazioni sulle modalità di predisposizione e adeguamento degli apparecchi necessari alla ricezione del segnale radiotelevisivo in modalità digitale;
c) con le associazioni di categoria degli antennisti, volti a contribuire alla correttezza e trasparenza dei servizi forniti all’utenza per il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e collaborazioni possono essere altresì stipulati con gli enti locali e le loro associazioni rappresentative prevedendo l’erogazione di contributi per l’attivazione e la gestione nei comuni di punti di assistenza per l’informazione, la comunicazione e il supporto alla popolazione nella fase di transizione al segnale digitale terrestre(1)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 4.

Art. 9
- Coordinamento e raccordo
1. Nel perseguimento dell’obiettivo di favorire la presenza del segnale digitale terrestre su tutto il territorio della Regione Toscana, la Giunta regionale promuove ogni opportuna iniziativa di coordinamento e di raccordo delle emittenti televisive, anche nazionali, e degli enti locali.
Art. 10
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.670.000,00 per l’anno 2011, cui si fa fronte per euro 1.350.000,00 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” e per euro 320.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.