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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 46

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011





PREAMBOLO


Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e n), dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;


Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);


Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 maggio 2011 (Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Considerato quanto segue:


1. Il passaggio alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre è un fenomeno che ha implicazioni sociali ed economiche di rilievo, in quanto consente ai cittadini una più varia offerta di programmi e la possibilità di usufruire, attraverso la televisione, di servizi di pubblica utilità, con conseguente diffusione dei servizi della società dell’informazione;


2. E’ opportuno assicurare la massima diffusione del segnale digitale terrestre su tutto il territorio, avendo particolare riguardo alle zone geograficamente svantaggiate, coinvolgendo anche le amministrazioni locali nell’adozione di ogni iniziativa opportuna;


3. Il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre comporta, per le emittenti televisive locali coinvolte nel processo, la necessità di realizzare investimenti tesi all’innovazione tecnologica e organizzativa di rilevante entità per sostenere la riconversione;


4. La Regione Toscana intende pertanto, valutata l’importanza del processo in atto, assicurare il buon esito della transizione al digitale terrestre in Toscana incentivando gli investimenti delle piccole e medie imprese locali volti alla conversione del segnale;


5. Al fine di non alterare la libera concorrenza delle imprese, la legge concede i contributi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria, pertanto la legge non è soggetta a notifica ai sensi del reg. (CE) 1998/2006;


6. Vi sono sul territorio toscano comuni che hanno necessità di adeguare alle nuove tecnologie gli impianti di loro proprietà ubicati in zone con difficoltà di ricezione del segnale e la Regione Toscana reputa necessario prevedere l’erogazione di contributi in loro favore;


7. Il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre può comportare disagi per gli utenti, soprattutto per gli anziani, i disabili e i non autosufficienti, che devono esser messi nelle condizioni di poter utilizzare queste nuove tecnologie;


8. A tal fine la Regione Toscana intende procedere con interventi di comunicazione all’utenza, che facciano conoscere e comprendere in tempi utili le fasi del passaggio, coinvolgere il mondo scolastico, l’associazionismo ed il volontariato, affinché vi siano persone appositamente formate che possano poi essere di ausilio alla popolazione nei rispettivi territori nel momento in cui sarà necessario riprogrammare televisori e telecomandi, oltre a prevedere accordi con le associazioni di categoria;


9. L’anticipazione della transizione al segnale digitale terrestre per la Toscana al 7 novembre 2011 rende urgente l’adozione degli interventi previsti nella legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.