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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 46

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 5
- Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi sono obbligati per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell’investimento, pena la revoca totale del contributo ed il pagamento di una penale, così come disciplinato dal bando di cui all’articolo 4:
a) a mantenere la destinazione dei beni materiali, per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare la diffusione del segnale digitale terrestre nell’ambito del territorio toscano;
b) a trasmettere, quotidianamente, nell’orario compreso tra le ore sette e le ore ventitré, non meno di due ore di programmi, di cui almeno il 50 per cento di produzione propria o in coproduzione, che trattino temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale, realizzati da personale giornalistico impiegato in redazioni con sede in Toscana;
2. Trascorso il primo triennio dall’erogazione, qualora le emittenti intendano procedere a modifiche della programmazione, ne danno documentata comunicazione preventiva al CORECOM e alla Giunta regionale. Il CORECOM, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, verifica la compatibilità delle modifiche proposte con gli obblighi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione all’interessato ed alla Giunta regionale.
3. Qualora le proposte di modifica siano incompatibili con il comma 1 e le emittenti procedano comunque a modificare la programmazione, la Giunta regionale dispone la revoca parziale del contributo secondo le modalità stabilite nel bando.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.