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Legge regionale 21 settembre 2011, n. 44

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA.);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 37 (Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e rilancio dell'economia volte a fornire aiuti e opportunità alle fasce più giovani della popolazione, secondo quanto delineato nel progetto "Giovani sì";


2. Si è individuato in Fidi Toscana S.p.A., società partecipata dalla Regione Toscana, uno strumento operativo di particolare rilievo per supportare le azioni di rilancio e sostegno dell'economia;


3. È pertanto necessario consentire a Fidi Toscana S.p.A., nell’ambito dell’attuazione del progetto “Giovani sì”, di ampliare la propria sfera di attività, nelle more della sua trasformazione in banca prevista dalla l. r. 37/2009 ;


4. Occorre, per l'anno 2011, dettare norme transitorie per la concessione semplificata dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), dalla legge regionale 27 luglio 2004, 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”) e dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), al fine di consentire al maggior numero di comuni che stanno dando attuazione al Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , di beneficiare del sostegno della Regione;


5. È necessario apportare alcune modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), in linea con quanto già previsto dall'articolo 114 della l.r. 65/2010 , al fine di semplificare il processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni nel 2011, di agevolare il percorso di adempimento dei comuni all'esercizio associato obbligatorio, mediante unione, di funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011 e di ampliare le possibilità di accesso ai contributi di cui all'articolo 112, comma 1, della stessa l.r. 65/2010 ;


6. È opportuno contribuire al finanziamento dei lavori di escavo del porto di Livorno, tramite la concessione di un contributo alla competente autorità portuale, in considerazione della valenza strategica del porto medesimo, che costituisce componente essenziale della rete dei porti toscani;


7. Con la presente legge si incrementa per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento per le misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie;


8. In vista dello svolgimento in Toscana dei campionati mondiali di ciclismo nell'anno 2013, la Regione promuove iniziative di accompagnamento e propedeutiche alla manifestazione;


9. Al fine del sostegno alle politiche per la montagna e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo, e in particolare, con riferimento all'annualità 2011, per la risoluzione della particolare situazione di criticità venutasi a creare nella Montagna Pistoiese, soprattutto sul versante del turismo verde e bianco, anche ai fini di un miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici, è necessario istituire un contributo per interventi straordinari a favore dei comuni montani;


10. In considerazione della natura urgente degli interventi previsti dalla presente legge, è opportuna la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
- Disposizioni in materia di Fidi Toscana S.p.A. e per l’attuazione del progetto “Giovani sì”
Art. 1
- Interpretazione autentica dell’articolo 3, quarto comma, della l.r. 32/1974
1. La disposizione di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA), si interpreta nel senso che ai singoli istituti di credito facenti parte di gruppi bancari indicati dall'Sito esternoarticolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), non si applica il limite del 15 per cento di cui al primo periodo del medesimo quarto comma, fermo restando il limite complessivo di una partecipazione al capitale sociale del 30 per cento dell’intero gruppo.
Art. 2
- Progetto “Giovani sì”. Garanzie a favore di professionisti e persone fisiche da parte di Fidi Toscana S.p.A
1. Nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Giovani sì” e utilizzando comunque i criteri di evidenza pubblica, le garanzie concesse da Fidi Toscana S.p.A. sono estese:
a) agli esercenti le professioni intellettuali di cui al libro V, titolo III, capo II del codice civile;
b) alle persone fisiche.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
“1.Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l’anno 2011 e di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.”.
Art. 4
- Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010
1. L’allegato A della l.r. 65/2010 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
“1. Nell'anno 2011, le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle delle disposizioni del presente articolo”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti commi:
“2 bis.I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
c) l'unione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l'unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008.
2 ter. I contributi sono concessi:
a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte.
2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;
b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008.
2 quinques. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2quater, lettere b) e c), sono revocati.
3. Al comma 4 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 le parole “a soggetti diversi dalle unioni di comuni” sono soppresse.
4. All'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis.Nell'anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell'anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge.
4 ter.Nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies.”
.
Art. 6
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti:
“1 bis.La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 37/2008 è soppressa.
1 ter.Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “o il dirigente” sono aggiunte le seguenti: “o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza,”.
1 quater. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 37/2008, le parole: “, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell'ente” sono sostitute dalle seguenti: “e all'insediamento degli organi.”.
Art. 7
1. Dopo l'articolo 130 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 130 bis - Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno
1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 8
1. Dopo l'articolo 138 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 138 bis - Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.”
.
Art. 9
1. Dopo l'articolo 138 bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 138 ter - Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore di unioni di comuni costituitesi a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008, comuni classificati montani non facenti parte di comunità montana o unione di comuni, comunità montane.
2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.
4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.
5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici nella Montagna Pistoiese.
6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso il DPEF sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.
7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 500.000,00 euro a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".
CAPO III
- Disposizioni finali
Art. 10
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.