Menù di navigazione

Legge regionale 21 settembre 2011, n. 44

Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
“1.Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l’anno 2011 e di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.”.
Art. 4
- Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010
1. L’allegato A della l.r. 65/2010 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
“1. Nell'anno 2011, le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle delle disposizioni del presente articolo”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti commi:
“2 bis.I contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell’atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
c) l'unione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l'unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l’atto costitutivo ed è stata stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008.
2 ter. I contributi sono concessi:
a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte.
2 quater. I contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all’atto di concessione del contributo;
b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008.
2 quinques. I contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nel limiti di cui al comma 2. Le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concessi alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità. I contributi che non possono essere liquidati perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2quater, lettere b) e c), sono revocati.
3. Al comma 4 dell'articolo 112 della l.r. 65/2010 le parole “a soggetti diversi dalle unioni di comuni” sono soppresse.
4. All'articolo 112 della l.r. 65/2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis.Nell'anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”), sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell'anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della l.r. 40/2001, considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopracitata l.r. 39/2004, che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge.
4 ter.Nell'anno 2011 le risorse di cui alla l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina di cui alla legge medesima e ai relativi provvedimenti attuativi, sono concesse in parti uguali ai soggetti di cui al comma 2 ter che risultano beneficiari, nell'anno 2010, del contributo di cui alla l.r. 66/2007. A ciascun soggetto non può essere concessa una somma superiore a 30.000,00 euro. Le risorse sono concesse e revocate secondo le modalità dei commi 2 quater e 2 quinquies.”
.
Art. 6
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 65/2010 sono inseriti i seguenti:
“1 bis.La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 37/2008 è soppressa.
1 ter.Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo le parole: “o il dirigente” sono aggiunte le seguenti: “o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza,”.
1 quater. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 37/2008, le parole: “, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscono la funzionalità dell'ente” sono sostitute dalle seguenti: “e all'insediamento degli organi.”.
Art. 7
1. Dopo l'articolo 130 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 130 bis - Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno
1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 8
1. Dopo l'articolo 138 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 138 bis - Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.”
.
Art. 9
1. Dopo l'articolo 138 bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 138 ter - Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore di unioni di comuni costituitesi a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008, comuni classificati montani non facenti parte di comunità montana o unione di comuni, comunità montane.
2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.
4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.
5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici nella Montagna Pistoiese.
6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso il DPEF sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.
7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 500.000,00 euro a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.