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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 luglio 2011;


Considerato quanto segue:


1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo;


2. Lo stesso Sito esternod.lgs. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura integrativa-attuativa rispetto alla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti;


3. Si rende pertanto necessario introdurre alcune modifiche alla l.r. 25/1998 , sia per rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell’applicazione di tale legge, sia per dar corso all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alla normativa nazionale di riferimento, ed in particolare alla Sito esternoparte IV del d.lgs. 152/2006 e alle recenti modifiche introdotte per effetto Sito esternodel decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), così come previsto dall’articolo 177 dello stesso Sito esternod.lgs. 152/2006 ;


4. Con le modifiche introdotte la Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa, dà attuazione all’obiettivo di riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, sancito dallo stesso Sito esternod.lgs. 152/2006 e dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), attraverso la promozione delle attività di recupero;


5. Un primo intervento di adeguamento alla normativa nazionale riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, che si rende necessario a seguito delle modifiche introdotte all’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), per effetto del Sito esternodecreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 20 novembre 2009, n. 166 ;


6. In merito all’elaborazione ed approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, si reputa che il livello provinciale risulti il più adeguato per lo svolgimento degli adempimenti e delle funzioni ad esse connesse, in ragione delle competenze di cui le province sono titolari e delle evidenti interconnessioni dei contenuti di tali piani con quelli dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti. Risulta, invece, più congruo attribuire gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento del servizio di gestione di questi rifiuti alle Comunità di ambito, che opereranno, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 182/2003 , in regime di avvalimento a favore dell’autorità marittima;


7. Analogamente a quanto già realizzato in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati, attraverso l’istituzione di appositi organismi di natura tecnica, composti dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali;


8. Occorre assicurare l’uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale in materia di recupero di rifiuti e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificata dal legislatore nazionale con più interventi, spesso privi della necessaria normativa attuativa, che hanno determinato disorientamento negli operatori del settore e comportamenti talvolta tra loro difformi da parte degli enti competenti;


9. In particolare per quanto riguarda le attività di recupero da autorizzare con procedure ordinarie, occorre chiarire, in conformità a quanto già previsto dall’Sito esternoarticolo 9 bis del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 luglio 2008, n. 123 , che per tali attività non sono vincolanti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), che trovano invece applicazione nei casi di recupero in procedura semplificata. Ciò fermo restando che per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione si rende necessario definire alcune caratteristiche del prodotto finale ottenuto, in considerazione degli ingenti quantitativi di tale tipologia di rifiuti, che vengono gestiti in Toscana, e dei relativi obiettivi di recupero, stabiliti dalla stessa normativa nazionale;


10. Poiché il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “RAEE” da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche “AEE”, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), recentemente entrato in vigore, ha stabilito che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, devono essere conferiti in centri di raccolta realizzati e gestiti con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche), occorre rendere immediatamente applicabile tale disposizione tenendo conto della situazione impiantistica esistente in Toscana, e quindi chiarire che tali rifiuti possono essere conferiti a centri di raccolta autorizzati anche per diverse attività di gestione dei rifiuti, a condizione che, per la gestione dei RAEE, posseggano le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali richiesti dalla normativa nazionale;


11. Al fine di dare attuazione all’obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, è necessario prevedere che il piano regionale dei rifiuti contenga anche l’apposito programma previsto dall’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e attribuire alla Comunità di ambito la certificazione del conseguimento delle percentuali di riduzione stabilite dalla normativa nazionale;


12. Al fine di assicurare l’uniformità di trattamento degli operatori del settore, ai quali la normativa nazionale impone la prestazione di garanzie finanziarie per l’esercizio di un’attività di smaltimento o recupero di rifiuti, è rinviata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle forme e modalità per la prestazione delle suddette garanzie;


13. È necessario chiarire che le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate mediante l’impiego di impianti mobili, non sono soggette ad autorizzazione, in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall’Sito esternoarticolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006 , che sottrae al regime autorizzatorio gli impianti mobili nei quali si effettui la “sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee”;


14. Occorre prevedere che possono essere stipulati accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino nei limitrofi ambiti territoriali marchigiani, in coerenza con i criteri di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali individuati all’Sito esternoarticolo 200 del d.lgs. 152/2006 ;


15. Occorre definire, rispetto a talune tipologie di rifiuti, le aliquote del tributo speciale per il conferimento in discarica secondo criteri che consentano di semplificare l’applicazione di tale tributo, facilitando anche i relativi controlli, e che incentivino pratiche di gestione dei rifiuti più cautelative per la tutela ambientale. E’ invece rinviata al regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 25/1998 la definizione, ai fini dell’applicazione delle aliquote stabilite in legge, dei parametri per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti diversi da quelli che trattano rifiuti urbani indifferenziati, dovendo necessariamente articolare i criteri in relazione alla tipologia di impianto e di rifiuto trattato;


16. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è necessario chiarire il limite delle “acque superficiali” all’interno della quali i sedimenti possono essere spostati, garantendo così l’uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.