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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 8
1. Dopo l’articolo 20 quater della l.r. 25/1998, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 quinquies - Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi
1. In base al decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi, autorizzate ai sensi del comma 1, i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:
a) presentano l’eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;
b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;
d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.