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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 6
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“2 bis.Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006, nonché all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un’apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
“2 ter.Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.