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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 4
- Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
“Art. 8 ter - Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l’esercizio
delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai tre comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.
3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.