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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 2
1. L’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 ter - Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall’Autorità marittima
1. L’Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d’intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta
giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all’articolo 11 della presente legge, previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall’Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Alla predisposizione dello studio di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all’acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest’ultimo caso, del parere delle altre province interessate.
4. La comunità di ambito, o l’ente che assumerà le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l’Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.