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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 16
- Disposizioni transitorie
1. I titolari delle autorizzazioni al recupero della frazione organica stabilizzata (FOS), per la copertura giornaliera e sistemazione finale delle discariche già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni contenute all’articolo 20 septies della l.r. 25/1998 entro sessanta giorni dalla data sopra citata.
2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute all’articolo 30 quater, comma 4, della l.r. 25/1998 .
3. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 bis, comma 6, della l.r. 25/1998 , introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 ter, comma 6, della l.r. 25/1998 , introdotto dalla presente legge, è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione per la definizione delle forme e delle modalità relative alle garanzie finanziarie di cui all’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 25/1998 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.