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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 15
1. Dopo l’articolo 30 ter, abrogato, della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“Art. 30 quater - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996, fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.
2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 10,33 a tonnellata.
3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.
4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.