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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 11
1. Dopo l’articolo 20 septies della l.r. 25/1998, 0è inserito il seguente:
“Art. 20 octies - Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.
2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l'effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell'area di cui al comma 1.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.