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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 41

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 10
1. Dopo l’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998, inserito dall’articolo 9 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 20 septies - Disposizioni per l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)
1. Le province possono autorizzare con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.