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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 69 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);


Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 ( Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e, in particolare, l’articolo 18;


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n.24 ( Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) ;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).


Visto il Sito esternodecreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ( Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 , e, in particolare, l’articolo 5, comma 1,2, 9-14;


Visto il Sito esternoD.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 );


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’11 luglio 2011;


Considerato quanto segue:


1. l’esigenza di introdurre nell’ordinamento regionale la nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA) quale titolo abilitativo di interventi edilizi, in attuazione Sito esternodel decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ( Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia);


2. la necessità di procedere ad una completa revisione dei titoli abilitativi stessi, prevedendo la eliminazione della denuncia di inizio dell’attività e la conseguente riallocazione degli interventi ascrivibili alle categorie rimanenti (permesso a costruire, SCIA, edilizia libera);


3. la necessità di apportare le relative modifiche alle leggi regionali che fanno riferimento alla denuncia di inizio dell’attività;


4. la necessità di rivisitare la disciplina del permesso di costruire a seguito della novità introdotta col citato Sito esternodecreto-legge 70/2011 sul silenzio assenso;


5. la necessità di procedere alla rivisitazione della disciplina sanzionatoria afferente agli interventi edilizi, in conseguenza delle modifiche apportate;


6. l’esigenza di introdurre nell’ordinamento regionale le modifiche necessarie per dare attuazione alle misure incentivanti derivanti dall’articolo 5, commi da 9 a 14 Sito esternodel d.l.70/2011 entro il termine assegnato alla Regione dal medesimo decreto legge;


7. l’opportunità di utilizzare i nuovi principi derivanti dal decreto legge al fine di porre in essere misure atte a consentire e promuovere la rigenerazione e la riqualificazione di parti di città al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche ed ambientali delle aree urbane migliorando la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;


8. l’opportunità di favorire la ripresa economica tramite la previsione di misure incentivanti a sostegno dell’attività edilizia;


9. la necessità di dettare una disciplina transitoria per quanto attiene l’efficacia dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la presente legge;


10. le condizioni espresse nel parere del Consiglio delle Autonomie locali, in data 11 luglio 2011, risultano sostanzialmente accolte per quanto attiene ai punti 1, 2, 7, 8. Al punto 1, si fa riferimento agli articoli introdotti dal capo IV bis nel Sito esternotitolo V della legge 1/2005 e all’eventuale disincentivo della norma in approvazione alla formazione dei regolamenti urbanistici. La condizione è accolta perché da un lato è rimessa agli stessi comuni la determinazione delle premialità e dall’altra gli interventi di rigenerazione urbana non costituiscono di per sé ostacolo alla formazione del regolamento urbanistico. Al punto 2 si richiede di chiarire le relazioni tra premi di edificabilità attribuiti ai piani di intervento e i dimensionamenti previsti dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico. La condizione è accolta in quanto gli incrementi da attribuire agli interventi di rigenerazione urbana sono previsti in un atto di ricognizione formato in coerenza con i contenuti del piano strutturale approvato. Al punto 7 è contestata l’opportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla regione secondo quanto previsto dall’articolo 74 sexies e al punto 8 si chiede di coordinare i processi valutativi obbligatori della legge. Entrambe le condizioni sono accolte con modifiche alla proposta di legge;


11. non sono accolte le condizioni espresse dal Consiglio delle Autonomie locali in relazione ai punti 3, 4, 5 e 6. Il punto 3 richiede di specificare la natura dell’atto ricognitivo da effettuarsi da parte dei comuni. Il punto non è accoglibile alla luce del rispetto dell’autonomia statutaria dei comuni nell’individuare l’organo competente a svolgere le attività amministrative. Il punto 4 richiede, ancora con riferimento all’atto ricognitivo da effettuarsi da parte dei comuni, di prevedere forme di pubblicità e partecipazione per la redazione dell’atto stesso. Il punto non è accoglibile dal momento che la ricognizione ha la finalità di individuare le sole aree di rigenerazione urbana e non sostituisce quindi il regolamento urbanistico. Forme di pubblicità e partecipazione sono previste per il piano di intervento che ne discende. Il punto 6 richiede di includere negli interventi di riqualificazione le aree a vincolo paesaggistico. Il punto non è accoglibile in quanto non ritenuto coerente con le principali finalità in materia di tutela del paesaggio contenute nella Sito esternolegge 1/2005 che si va a modificare. Il punto 9 contesta la introduzione del silenzio assenso e silenzio rifiuto ritenuti elementi di inefficienza amministrativa. Il punto non è accoglibile perché in contrasto con il Sito esternoD.L. 70/2011 ;


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005 (1)

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.

Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
Abrogato.
Art. 39
Abrogato.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
Art. 42
Abrogato.
Art. 43
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)
Art. 44
- Modifiche all’articolo 5 della l.r.47/1991
1. Il comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), è sostituito dal seguente:
“4 ter. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere e degli interventi alla normativa tecnica di cui all'articolo 3.”.
Art. 45
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente:
“6.Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire e dalle SCIA, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell’articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 46
1. L’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
“Art. 1 - Finalità
1.La presente legge è finalizzata al rilancio dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi
edilizi in essa previsti solo se è presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro il termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.”.
Art. 47
- Inserimento dell'articolo 3 bis alla l.r. 24/2009
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 24 /2009 è aggiunto il seguente:
“Art. 3 bis - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale
1.Sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale di cui all’articolo 74 bis, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.
2.Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono, dall’entrata in vigore del presente articolo, il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), aumentati del 10 per cento.
3.Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4.La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 86 della l.r. 1/2005.”.
Art. 48
1. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“6.Qualora gli edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla SCIA di cui all’articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall’allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).”.
Art. 49
1. Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della SCIA di cui all’articolo 7, risultino:”.
Art. 50
1. L’articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi
1. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla SCIA
di cui all’articolo 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005.”.
Art. 51
1. L’articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA di cui all’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 82 della l.r. 1/2005 e secondo la disciplina di cui all’articolo 84 della medesima l.r. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2012.”.
Art. 52
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24/2009, le parole:
“di cui agli articoli 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui agli articoli 3, 3 bis, 4 e 5”
.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
Art. 53
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.