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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) e relativi provvedimenti attuativi;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2011;


Considerato quanto segue:


1. L’applicazione della l.r. 89/1998 ha consentito di raggiungere risultati apprezzabili per la gestione del rumore ambientale, ciononostante occorre introdurvi alcune modifiche al fine di implementare gli strumenti di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento acustico e di migliorare l’efficacia di quelli già esistenti;


2. Occorre altresì adeguare la l.r. 89/1998 al mutato quadro normativo nazionale di riferimento, ed in particolare al Sito esternod.lgs. 194/2005 , nonché al nuovo Statuto, con particolare riferimento al riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale;


3. In coerenza con il sistema della programmazione regionale e del nuovo riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale, il Consiglio individua, nell’ambito del piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di settore, a cui la Giunta regionale dà attuazione, con proprie deliberazioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti volti ad incentivare gli interventi di risanamento acustico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;


4. Al fine di garantire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio, la Sito esternol. 447/1995 affida alle regioni la definizione di criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni comunali e provinciali che, data la loro natura tecnica, si ritiene di rinviare ad apposito regolamento di Giunta;


5. In attuazione di quanto previsto dal Sito esternod.lgs 194/2005 si confermano in capo alla Regione le funzioni concernenti la verifica delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, che devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, espressamente richiamate dalla legge regionale;


6. Per consentire una programmazione a livello regionale delle priorità di intervento di risanamento acustico, la Regione assume su di sé, relativamente alle sole infrastrutture stradali regionali, anche i compiti e le funzioni legate all’elaborazione delle mappature acustiche, dei piani di azione e dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture, di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 5, della l. 447/1995 ;


7. Con riferimento invece all’approvazione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture occorre ridefinire le competenze regionali a seguito dell’entrata in vigore della normativa attuativa della legge quadro nazionale, che ha riservato allo Stato la competenza sui piani relativi a infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionale, consentendo tuttavia alle regioni di approvare un diverso ordine di priorità degli interventi;


8. È istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell’inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall’Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 194/2005 ;


9. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e l’informazione dei cittadini, è istituito l’elenco regionale dei tecnici competenti abilitati, a seguito dell’autorizzazione provinciale, allo svolgimento di attività di misurazione, verifica e controllo sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale;


10. Vengono disciplinate le procedure di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico (che i comuni sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale), attraverso il rinvio alle procedure di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica, anche al fine di assicurare la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli enti pubblici interessati, dando loro la possibilità di formulare osservazioni;


11. Relativamente al piano comunale di classificazione acustica, occorre prevedere che ciascun comune, dopo l’adozione e prima di procedere all’approvazione di tale strumento e delle relative varianti, provveda a trasmetterne copia ai comuni confinanti, al fine di garantire l’osservanza del divieto di contatto delle aree che presentano valori di qualità difformi da quelli stabiliti dalla normativa statale;


12. Data la natura trasversale di questa materia, è necessario garantire il coordinamento ed il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, oltre che con gli strumenti urbanistici comunali, anche con il piano urbano del traffico e più in generale con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto nonché con quella del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;


13. Per assicurare una strategia integrata sulla gestione del rumore, occorre altresì prevedere che i comuni regolino gli aspetti relativi ai controlli sull’inquinamento acustico all’interno dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, in attuazione di quanto peraltro già previsto dall’Sito esternoarticolo 6, comma 2, della l. 447/1995 ;


14. Al fine di garantire una documentata conoscenza dello stato acustico del proprio territorio, si prevede che i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti approvino una relazione biennale contente una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, secondo peraltro quanto già previsto dall’Sito esternoarticolo 7, comma 5, della l. 447/1995 ;


15. È necessario garantire che la classificazione acustica sia effettuata su tutto il territorio regionale, attribuendo nuovamente alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva nei confronti di quei pochi comuni che ancora non hanno approvato il piano comunale di classificazione acustica;


16. Analogamente a quanto già fatto in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di monitoraggio e controllo spettanti a comuni e province, attraverso l’istituzione in un apposito comitato composto da rappresentati della Regione, degli enti locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;


17. È necessario aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, attualmente espressi in lire, tenendo altresì conto degli effetti dell’inflazione;


18. È infine opportuno integrare l’articolo 22 della l.r. 88/1998 ai fini di chiarezza normativa, viste le finalità dell’articolo stesso, inserendo tra le funzioni di competenza della Regione in materia di viabilità, gli adempimenti derivanti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico da effettuare con riferimento alle strade regionali;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.