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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 9
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“2.Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all'approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:
a)il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;
b)la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“2 bis.Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’accertamento dell’avvenuto superamento.”
.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.