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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Catasto regionale dell’inquinamento acustico
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene:
a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;
b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all’articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8.
c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all’articolo 9 bis;
d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.
2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.
4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 195/2005.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.