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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 le parole:
“legge regionale in materia di governo del territorio”
sono sostituite dalle seguenti:
“l.r. 1/2005”.
2. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 la parola
“nonché,”
è soppressa.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:
“2 bis.Le province provvedono altresì:
a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;
b) all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all’attuazione degli interventi ivi previsti.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.