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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 22
- Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter - Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla l.r. 14/2007.
2. Gli oneri di cui all’articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2012 e euro 50.000,00 per l’anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall’inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell’aria – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.