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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “
da lire 500.000 a lire 20.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 500,00 a euro 20.000,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “
da lire 500.000 a lire 20.000.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 500,00 a euro 20.000,00
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “
da lire 500.000 a lire 20.000.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 500,00 a euro 20.000,00
”.
4. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.