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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
1. L’articolo 10 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - Poteri sostitutivi
1. Qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis.
3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi.
4. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.