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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 12
- Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis - Relazione biennale sullo stato acustico del comune
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.
2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.
3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.