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Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10 agosto 2011

Art. 1
1. L’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:
“Art. 1 - Finalità della legge
1. La presente legge, attua:
a) l'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);
b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l’esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005.
3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.
4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione
ambientale.
5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l’informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall’inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall’articolo 8 del d.lgs. 194/2005.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.