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Legge regionale 2 agosto 2011, n. 37

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera p), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti.), ed in particolare l’articolo 30;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), ed in particolare l’articolo 81;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del referendum abrogativo dell’Sito esternoarticolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, debbono applicarsi le norme comunitarie come integrate dalla vigente disciplina di settore;


2. In considerazione del mutato quadro normativo, appare necessario ridefinire la natura dell’inadempimento che dà luogo all’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, stabilendo un termine a cui le comunità di ambito territoriale ottimale ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa, già diffidate ai sensi dell’articolo 81, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), debbono attenersi per l’effettuazione della scelta della forma di gestione del servizio di cui all’articolo 26 della l.r. 61/2007 ;


3. Data l’esigenza di pervenire al gestore unico in tempi rapidi, è opportuno che le comunità d’ambito, contestualmente alla scelta della forma di gestione, approvino un cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio;


4. Al fine di assicurare l’affidamento al gestore unico in tempi rapidi e certi, è opportuno prevedere l’esercizio di poteri sostitutivi regionali anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’espletamento, da parte delle comunità d’ambito o del soggetto che assumerà le relative funzioni, degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio individuati dalla Giunta regionale con riferimento al cronoprogramma approvato dalla comunità d’ambito;


Approva la presente legge


Art. 1
- Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della l.r. 65/2010
1. Entro il 30 settembre 2011, le comunità d’ambito già diffidate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81, comma 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) provvedono all’adozione ed alla trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione concernente:
a) la scelta della forma di gestione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti);
b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio di cui alla lettera a).
2. Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d’ambito, i termini per l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio.
3. La Regione procede alla nomina del commissario secondo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della l.r. 65/2010 in caso di:
a) mancata adozione da parte delle comunità d’ambito della deliberazione di cui al comma 1;
b) mancato rispetto da parte delle comunità d’ambito, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.