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Legge regionale 2 agosto 2011, n. 37

Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 1
- Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della l.r. 65/2010
1. Entro il 30 settembre 2011, le comunità d’ambito già diffidate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81, comma 2, della legge 20 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) provvedono all’adozione ed alla trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione concernente:
a) la scelta della forma di gestione per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti);
b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio di cui alla lettera a).
2. Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d’ambito, i termini per l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio.
3. La Regione procede alla nomina del commissario secondo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della l.r. 65/2010 in caso di:
a) mancata adozione da parte delle comunità d’ambito della deliberazione di cui al comma 1;
b) mancato rispetto da parte delle comunità d’ambito, o del soggetto che assumerà le relative funzioni, dei termini individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.