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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I- Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione
chudere cartella CAPO II- Opere pubbliche di interesse strategico regionale
chudere cartella SEZIONE I- Ambito di applicazione
Art. 2- Ambito di applicazione
chudere cartella SEZIONE II- Accordi di programma
Art. 3- Competenze della Regione
Art. 4- Effetti dell'accordo di programma
Art. 5- Procedure
chudere cartella SEZIONE III- Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma
Art. 6- Monitoraggio
Art. 7- Nomina di commissari
Art. 8- Comunicazione della determinazione negativa
chudere cartella CAPO III- Altre opere pubbliche finanziate dalla Regione
Art. 9- Funzioni regionali
chudere cartella CAPO IV- Disposizioni per la realizzazione e l’esercizio di opere private
Art. 10- Ambito di applicazione
Art. 11- Attività di impulso e coordinamento regionale
Art. 12- Svolgimento dell'attività
Art. 13- Comunicazione della determinazione negativa
chudere cartella CAPO V- Informativa alle commissioni consiliari e al Consiglio regionale
Art. 14- Comunicazioni al Consiglio regionale
chudere cartella CAPO VI- Norme finali
Art. 15- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 76/1996
Art. 15 bis- Regolamento
Art. 16- Norma transitoria
Art. 17- Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.