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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

SEZIONE III
- Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma
Art. 6
- Monitoraggio
1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 2.
2. Ai fini del monitoraggio, l’ente competente predispone un documento operativo contenente:
a) l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione e messa in esercizio dell'opera, nonché la tempistica relativa a ciascun adempimento;
b) il piano finanziario dell'opera.
3. Il documento operativo è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva. Ove l’ente competente non predisponga il documento operativo, provvede la Giunta regionale.
4. Per esigenze sopravvenute e straordinarie, la Giunta regionale può procedere, anche su richiesta del soggetto interessato, alla sostanziale ridefinizione dei termini.
5. Le modalità e i criteri di elaborazione del documento operativo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
- Nomina di commissari
1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 53/2001 :
a) nei casi in cui l’ente competente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, non provveda agli adempimenti di propria competenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti nel documento operativo;
b) nei casi in cui gli altri enti locali siano inerti o inadempienti nell’espletamento degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.
Art. 8
- Comunicazione della determinazione negativa
1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all’articolo 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell’istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell’interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell’istruttoria, pregiudizi sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, diffida l’ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorso il quale, ove l’ente locale non abbia provveduto, assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente. (2)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all'ente l'esigenza di procedere a un'ulteriore istruttoria, e definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.(3)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza. (4)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 90.

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità operative del procedimento di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.