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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

CAPO IV
- Disposizioni per la realizzazione e l’esercizio di opere private
Art. 10
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell’interesse del privato agli obiettivi regionali:
a) all’insediamento e allo sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni di imprese equivalenti ad esse, in ragione dell’obiettivo del rafforzamento del sistema produttivo e dei livelli occupazionali;
b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell’obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;
c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell’obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;
d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali in ragione dell’obiettivo di tutela della qualità delle acque.
Art. 11
- Attività di impulso e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:
a) successivamente all'avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere, ove alla scadenza dei termini, comunque determinati ai sensi della normativa vigente, i medesimi atti amministrativi non siano stati adottati e le leggi statali o regionali non prevedano che la mancata adozione configuri accoglimento o rigetto dell'istanza;
b) successivamente alla scadenza del termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, in tutti i casi in cui essa sia stata convocata per il rilascio degli atti amministrativi e sia risultata improduttiva di effetti, ovvero nei casi in cui l’autorità competente non abbia proceduto alla relativa convocazione.
2. L'attività di cui al comma 1, è esercitata previa istanza al Presidente della Giunta regionale da presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012. (6)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 92.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2. (7)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 92.

Art. 12
- Svolgimento dell'attività
1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell'attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.
2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento.
3. Qualora dall'esame risulti che la mancata adozione dell'atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall'inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell'ente.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 .
5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un'intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all’articolo 3.
6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato inizialmente o successivamente prorogato, ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.
Art. 13
- Comunicazione della determinazione negativa
1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l’esercizio delle opere di cui all’articolo 10, in difformità rispetto agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti, (8)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 93.

ne informano preventivamente il privato interessato.
2. Il privato destinatario della comunicazione ai sensi del comma 1, oltre alla facoltà di presentare proprie osservazioni, può richiedere all’ente procedente di acquisire le osservazioni dell’amministrazione regionale.
3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l’ente procedente sospende il procedimento e invia la documentazione all’amministrazione regionale, che presenta le proprie osservazioni entro i venti giorni lavorativi (9)

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 93.

successivi al ricevimento, dandone contestuale comunicazione al privato interessato.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.