Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 8
- Comunicazione della determinazione negativa
1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all’articolo 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi dell’istruttoria, ove verifichi che la determinazione negativa comporta un pregiudizio al perseguimento dell’interesse regionale e non sussistano, in base alle valutazioni tecniche e agli esiti dell’istruttoria, pregiudizi sotto il profilo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, diffida l’ente locale procedente ad assumere una determinazione positiva entro un congruo termine, trascorso il quale, ove l’ente locale non abbia provveduto, assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente. (2)
3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all'ente l'esigenza di procedere a un'ulteriore istruttoria, e definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.(3)
3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza. (4)
4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità operative del procedimento di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.