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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 13
- Comunicazione della determinazione negativa
1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l’esercizio delle opere di cui all’articolo 10, in difformità rispetto agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti, (8)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 93.

ne informano preventivamente il privato interessato.
2. Il privato destinatario della comunicazione ai sensi del comma 1, oltre alla facoltà di presentare proprie osservazioni, può richiedere all’ente procedente di acquisire le osservazioni dell’amministrazione regionale.
3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, l’ente procedente sospende il procedimento e invia la documentazione all’amministrazione regionale, che presenta le proprie osservazioni entro i venti giorni lavorativi (9)

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 93.

successivi al ricevimento, dandone contestuale comunicazione al privato interessato.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’ente locale titolare delle funzioni regionali adotta le determinazioni di sua competenza, motivando espressamente in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.