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Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 5.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011

Art. 12
- Svolgimento dell'attività
1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell'attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.
2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento.
3. Qualora dall'esame risulti che la mancata adozione dell'atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall'inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell'ente.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 .
5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un'intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all’articolo 3.
6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato inizialmente o successivamente prorogato, ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 90.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 93.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 94.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 71.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 57 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.