Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina le procedure:
a) per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, perseguendo, anche attraverso il coordinamento dell'azione di tutti i soggetti coinvolti, finalità di semplificazione ed accelerazione;
b) per assicurare la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione di opere pubbliche di prevalente interesse locale;
c) per assicurare, nei procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche e private l’applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.r.23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) da parte degli enti locali nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le opere pubbliche per le quali l'interesse regionale è concorrente con l'interesse nazionale e per la cui realizzazione la normativa nazionale dispone specifiche procedure.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.